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Convenzione

Indice


TITOLO I - ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Istituzione

I Comuni di Albiolo - Appiano Gentile - Beregazzo con Figliaro - Binago - Bizzarone - Bulgarograsso - Cadorago - Cagno - Casnate con Bernate - Cassina Rizzardi - Castelnuovo Bozzente - Cavallasca - Drezzo - Faloppio - Fino Mornasco - Gironico - Guanzate - Lomazzo - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Montano Lucino - Olgiate Comasco -Oltrona S. Mamette - Paré - Rodero Ronago - Rovellasca - San Fermo della Battaglia - Solbiate - Uggiate Trevano - Valmorea - Veniano - Vertemate con Minoprio - Villa Guardia sottoscrivono la presente convenzione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 267/2000, al fine di istituire e gestire in modo coordinato il servizio che sarà denominato Sistema Bibliotecario dell'Ovest Como. Attraverso il Sistema, i Comuni aderenti attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della Legge Regionale n. 81 del 14/12/1985 in quanto compatibile con il D. Lgs. 267/2000. L'istituzione del Sistema è autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Provincia di Como, come previsto dal comma 2, art. 8 della Legge Regionale 81/85.

Art. 2 - Finalità

Il Sistema è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche; realizzano un sistema informativo integrato, distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di informazione, studio, lettura, documentazione e svago. Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola.

Art. 3 - Sede

Il Sistema ha sede presso la Biblioteca di Olgiate Comasco - Comune capo convenzione - (d'ora in poi denominato "comune Centro Sistema"). Tale biblioteca assume le funzioni di biblioteca centro-sistema ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 81/85.

Art. 4 - Durata

La convenzione ha durata decennale e potrà essere annullata per volontà espressa da almeno la metà più uno dei comuni che l'hanno approvata.

Art. 5 - Compiti e funzioni

Il Sistema si propone di svolgere i seguenti compiti : a- coordinamento dei programmi delle biblioteche associate. Definizione di norme comuni per la gestione delle raccolte, per le scelte catalografiche, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati, per la misurazione dei servizi ed indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del Sistema Bibliotecario. b- coordinamento degli acquisti. Definizione di un comune programma di incremento delle raccolte con individuazione di indirizzi di sviluppo delle singole biblioteche. Coordinamento delle acquisizioni attraverso procedure di affidamento forniture centralizzate a librerie, distributori, case editrici, al fine di raggiungere un maggior potere contrattuale e condizioni di acquisto favorevoli a tutte le biblioteche. Realizzazione di un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e della produzione di materiale documentario che consenta una migliore valutazione dei documenti per l'incremento delle raccolte e una razionale distribuzione territoriale degli acquisti. c- Formazione di cataloghi collettivi coordinati Realizzazione, aggiornamento, distribuzione in tutte le biblioteche di cataloghi collettivi al fine di consentire una puntuale informazione del patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche a tutti i cittadini del territorio del sistema. d- Sistema informatico integrato Realizzazione di una rete informatica integrata tra tutte le biblioteche che garantisca la gestione delle funzioni operative delle singole biblioteche e l'integrazione reciproca dei dati con aggiornamento periodico degli archivi attraverso l'installazione di un medesimo software di gestione, favorendo altresì l'accesso dei cittadini alla banca dati. Collaborazione ed integrazione del proprio catalogo bibliografico con altri progetti esterni, provinciali e/o regionali, e/o nazionali, al fine di costruire una rete informativa più ampia. e- Acquisizione e gestione di un fondo comune librario documentario Il fondo comune librario è costituito da materiale d'informazione ed aggiornamento professionale, di informazione bibliografica ed editoriale, a disposizione degli operatori delle biblioteche. f - Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario Il servizio consente a tutti gli iscritti alle biblioteche l'accesso e la fruizione di tutto il patrimonio documentario e permette ad ogni singola biblioteca di avere a disposizione nel proprio comune i documenti richiesti provenienti da una qualunque delle biblioteche associate. g - Aggiornamento del personale delle biblioteche e dei servizi centralizzati Partecipazione a corsi di addestramento e aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi e a viaggi di studio, partecipazione a convegni e giornate di studio di biblioteconomia. h- Gestione dati statistici Rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza. i - Promozione culturale Promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento l - Promozione culturale Il Sistema è disponibile a collaborare con interventi di consulenza biblioteconomica ed informazione editoriale con le strutture socio-culturali del territorio. Propone e attua progetti di promozione della lettura e mostre del libro in collaborazione con le scuole che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di intervento.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Organi del sistema - Assemblea dei Sindaci

1 - Gli organi di gestione amministrativa del Sistema sono gli organi istituzionali del comune centro sistema che si avvalgono dell'organizzazione burocratica del comune stesso. 2 - La consultazione e la partecipazione dei comuni convenzionati all'amministrazione del sistema si realizza mediante l'assemblea dei sindaci che è composta dai sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati. 3 - L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente del sistema con le modalità indicate dall'art. 8 comma 3. Le candidature devono essere formalizzate almeno 10 giorni prima dell'assemblea indetta per l'elezione e accompagnata da un documento programmatico. Il presidente ed il vice rimangono in carica per il periodo di durata della propria Amministrazione e comunque fino alla nomina del nuovo Sindaco o suo delegato. A tal punto l'Assemblea dei Sindaci procederà entro 30 giorni a nuova elezione. 4 - Qualora il Presidente e il Vice -Presidente vengano meno in compiti loro spettanti e dettagliatamente elencati all'art. 9 della presente convenzione l'Assemblea dei Sindaci può procedere alla revoca della nomina con le stesse modalità sancite per la nomina.

Art. 7 - Compiti dell'Assemblea dei sindaci

1 - Spetta all'assemblea dei sindaci la determinazione : a - delle modalità di coordinamento delle attività delle biblioteche nell'ambito del Sistema, in funzione alle finalità di cui l'art. 2 della presente convenzione; b - del programma pluriennale e del piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi, nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione; c - dei criteri di ripartizione delle quote associative dei comuni convenzionati; d - del programma di sviluppo dei servizi e delle priorità; e - delle eventuali proposte di modifica della presente convenzione.

2 - L'assemblea verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente mediante: l'invio da parte del comune centro sistema del consuntivo della gestione amministrativa del sistema; la presa d'atto nella prima riunione utile dell'assemblea stessa.

3 - L'assemblea valuta ed approva le proposte di convenzione con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librarie o archivistiche. Tali proposte, una volta approvate dall'assemblea dei sindaci, dovranno essere recepite da ogni comune aderente con semplice deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale dei comuni aderenti se non comporta formali modifiche della presente convenzione. Le nuove adesioni hanno validità dal 1 Gennaio dell'anno seguente. Le adesioni di nuovi comuni comportano la modifica della presente convenzione, pertanto dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 8 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

L'assemblea dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente. puòinoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere recapitato - anche mediante fax - almeno 7 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione dei comuni convenzionati. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; detta maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni convenzionati. Il voto espresso da ogni Comune rappresenta il numero dei suoi abitanti. A partire dal 01.01.2003 i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate Trevano saranno rappresentati in seno al presente organo dall'Unione dei Comuni denominata "Terre di Frontiera". Per quanto non previsto nella presente convenzione per il funzionamento dell'Assemblea, si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 - Compiti del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Il Presidente:

Art 10 - Coordinatore Bibliotecario del Sistema

Il coordinatore del Sistema Bibliotecario è un dipendente di qualifica non inferiore alla cat. D1, inserito nella pianta organica del Comune Centro Sistema e assegnato alla dotazione di personale del Sistema Bibliotecario. Alla copertura del posto di coordinatore l'Amministrazione del Comune Centro Sistema procederà secondo la normativa vigente in materia ed in base alle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Coordinatore:

Art. 11 - Il Comitato tecnico

  1. Il comitato tecnico è composto dai bibliotecari delle biblioteche associate, anche se non di ruolo, e dal coordinatore del Sistema Bibliotecario, che sono tenuti a partecipare alle sedute dello stesso in orario di servizio. E' facoltà del singolo bibliotecario essere affiancato da uno o più operatori della propria biblioteca con funzioni puramente consultive. Il personale dei servizi centralizzati deve partecipare su richiesta del Comitato Tecnico.
  2. Il comitato tecnico si riunisce di norma almeno 6 volte all'anno , oltre al coordinamento acquisti. Può essere convocato anche su richiesta dei bibliotecari per problemi specifici e urgenti.
  3. I lavori del Comitato Tecnico sono coordinati dal Coordinatore del Sistema. Al termine di ogni riunione, viene redatto a turno dai bibliotecari un verbale riassuntivo dei lavori, che viene inviato ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci.
  4. I Compiti del Comitato Tecnico sono: a - esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del Sistema; b - proporre le forme di coordinamento delle procedure delle biblioteche aderenti; c - elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi; d - proporre all'Assemblea dei Sindaci gli schemi dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività, e - elaborare annualmente una relazione tecnico statistica sul funzionamento del Sistema Bibliotecario e delle singole biblioteche; f - svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, gli vengono affidati da parte del Presidente o dell'Assemblea dei Sindaci; g - coordinare l'acquisto dei libri e dei documenti fra le biblioteche aderenti al Sistema.

Art. 12 Comune Centro Sistema - Funzioni

Il Comune Centro Sistema attua sul piano Amministrativo i programmi definiti dall'Assemblea dei Sindaci. A questo fine : - adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema; - assegna il personale necessario per il coordinamento, i servizi centralizzati e la segreteria; - realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema; - mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici e per il personale del Sistema; - iscrive nel bilancio del sistema le quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo.

TITOLO III - PROGRAMMI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Art. 13 Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività

  1. I piani delle attività pluriennali ed annuali del Sistema individuano: a - gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono interventi significativi; b - i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5; c - le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni; d - le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a, b e c; e - le previsioni dei contributi annuali dei Comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a, b e c; f - le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
  2. In occasione della definizione dei piani delle attività annuali possono essere apportate variazioni al piano delle attività pluriennali.

Art. 14 Modalità di approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività

  1. La procedura prevista per l'approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività è la seguente: l'Assemblea dei Sindaci si riunisce entro il 30 ottobre dell'anno precedente per discutere ed approvare il piano delle attività annuali e quello pluriennale; la proposta di piano, elaborata dagli organi competenti, viene allegata alle convocazioni.
  2. Il Comune Centro-Sistema , tramite i suoi organi, adotta, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani da parte dell'Assemblea dei Sindaci, il conseguente atto deliberativo e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

Art. 15 Finanziamento

Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da: a - le quote dei Comuni convenzionati determinate annualmente secondo i criteri approvato dall'Assemblea dei Sindaci; ciascun Comune delibera detta quota annuale ed eroga entro il 30 giugno la somma dovuta al comune centro sistema per l'esercizio in corso. La mancata erogazione della quota comporta l'immediata sospensione dei servizi; b - le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia; c - altre entrate ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 Recesso dalla convenzione

  1. Il recesso di ogni singolo Comune non comporta lo scioglimento della convenzione. Ogni Comune ha diritto di recedere unilateralmente da tale convenzione previa dichiarazione di recesso deliberata dal proprio Consiglio Comunale e comunicata agli altri Comuni entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  2. Il recesso del Comune centro sistema non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora entro 6 mesi un altro Comune convenzionato dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di biblioteca centro sistema. In tal caso i beni del sistema verranno trasferiti al nuovo comune centro sistema.

Art. 17 Beni del Sistema

I beni acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Centro Sistema, il quale provvederà ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di rimborso da parte del Comune Centro Sistema ai Comuni associati delle quote dei beni acquistati.

Art. 18 Determinazione delle quote di partecipazione alle spese

I Comuni comunicano entro il 31 marzo il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, per determinare le quote di partecipazione alle spese ed il quorum per le votazioni all'interno dell'Assemblea dei Sindaci.

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