I Comuni di Albiolo - Appiano Gentile - Beregazzo con Figliaro - Binago - Bulgarograsso - Cadorago - Cagno - Casnate con Bernate - Cassina Rizzardi - Castelnuovo
Bozzente - Cavallasca - Drezzo - Fino Mornasco - Gironico - Guanzate
- Lomazzo - Luisago - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Montano Lucino - Mozzate - Olgiate Comasco
- Oltrona San Mamette - Paré - Rodero - Rovellasca - San Fermo della
Battaglia - Solbiate - Unione dei Comuni "Terre di Frontiera" (Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate Trevano) - Valmorea - Veniano - Vertemate con Minoprio - Villa Guardia
sottoscrivono la presente convenzione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 267/2000,
al fine di istituire e gestire in modo coordinato il servizio che sarà denominato
Sistema Bibliotecario dell'Ovest Como “Giovanni Annoni”.
Attraverso il Sistema, i Comuni aderenti
attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai
sensi della Legge Regionale n. 81 del 14/12/1985 in quanto compatibile con
il D. Lgs 267/2000.
L'istituzione del Sistema è autorizzata con deliberazione
della Giunta Regionale, sentito il parere della Provincia di Como, come previsto
dal comma 2, art. 8 della Legge Regionale 81/85.
Il Sistema è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche; realizzano un sistema informativo integrato, distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei Comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di informazione, studio, lettura, documentazione e svago. Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola.
Il Sistema ha sede presso la Biblioteca di Olgiate Comasco - Comune capo convenzione - (d'ora in poi denominato "Comune Capofila"). Tale biblioteca assume le funzioni di biblioteca centro-sistema ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 81/85.
La convenzione ha durata decennale e potrà essere annullata per volontà espressa da almeno la metà più uno dei Comuni che l'hanno approvata.
Il Sistema si propone di svolgere i seguenti compiti :
a – Coordinamento
dei programmi delle biblioteche associate.
Definizione di norme comuni per
la gestione delle raccolte, per le scelte catalografiche, per l'organizzazione
dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati,
per la misurazione dei servizi ed indicatori di sviluppo. Formulazione di
programmi di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati
al di fuori del Sistema Bibliotecario.
b – Gestione coordinata e carta delle collezioni.
Sviluppo delle collezioni in base ad una comune Carta delle collezioni per tutte le biblioteche aderenti ed in base ai relativi Piani di sviluppo delle collezioni.
Aggiornamento periodico della Carta delle collezioni.
Coordinamento delle acquisizioni attraverso procedure di affidamento forniture centralizzate a librerie, distributori, case editrici, al fine di raggiungere un maggior potere contrattuale e le migliori condizioni di acquisto per tutte le biblioteche ed al fine di ottenere un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e della produzione di materiale documentario, che consenta una migliore valutazione dei documenti per lo sviluppo coerente delle raccolte.
c – Rete bibliotecaria.
Partecipazione, alla rete bibliotecaria provinciale che gestisce il catalogo collettivo e una rete informatica integrata che garantisce la gestione delle funzioni operative delle singole biblioteche e l’integrazione reciproca dei dati, nonchè l’accesso diretto dei cittadini ai servizi on-line erogati dalla rete.
d – Acquisizione e gestione di un fondo comune librario documentario.
Il fondo comune librario è costituito da materiale d’informazione ed aggiornamento professionale, di informazione bibliografica ed editoriale, a disposizione degli operatori delle biblioteche.
e – Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario.
Il servizio consente a tutti gli iscritti alle biblioteche la fruizione di tutto il patrimonio documentario ammesso al prestito e permette ad ogni singola biblioteca di avere a disposizione nel proprio comune i documenti richiesti provenienti da una qualunque delle biblioteche associate nonché l’integrazione con il servizio di prestito interbibliotecario della rete provinciale che consente lo scambio di tutti i documenti delle biblioteche della Provincia di Como afferenti alla rete.
f – Aggiornamento del personale delle biblioteche e dei servizi centralizzati.
Partecipazione a corsi di addestramento e aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi e a viaggi di studio, partecipazione a convegni e giornate di studio di biblioteconomia.
Il Sistema Bibliotecario, attraverso il comune Capofila, promuove inoltre attività di formazione e di addestramento al fine di formare personale qualificato ai sensi della normativa e degli indirizzi regionali vigenti in materia di personale delle biblioteche.
g – Gestione dati statistici.
Rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza.
h – Promozione della lettura.
Promozione e coordinamento di attività culturali, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento.
i – Promozione culturale.
Il Sistema è disponibile a collaborare con interventi di consulenza biblioteconomica ed informazione editoriale con le strutture socio-culturali del territorio.
Propone e attua progetti di promozione della lettura e mostre del libro in collaborazione con le scuole attraverso le biblioteche associate, che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di intervento.
Art. 6 - Organi del sistema - Assemblea dei Sindaci
1 - Gli organi di gestione amministrativa del Sistema sono gli organi istituzionali
del comune Capofila che si avvalgono dell'organizzazione burocratica
del comune stesso.
2 - La consultazione e la partecipazione dei comuni convenzionati
all'amministrazione del sistema si realizza mediante l'assemblea dei sindaci
che è composta dai sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati.
Si intendono soggetti delegati in forma permanente gli Amministratori aventi apposita delega in materia culturale e/o di biblioteca (Vice-Sindaco, Assessore alla Cultura e/o Consigliere Comunale con specifica delega). In ogni altro caso è necessaria apposita delega Sindacale.
3 - L'Assemblea
dei sindaci elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente del
sistema con le modalità indicate dall'art. 8 comma 3.
Le candidature devono
essere formalizzate almeno 10 giorni prima dell'assemblea indetta per l'elezione
e accompagnata da un documento programmatico.
Il presidente ed il vice rimangono
in carica per il periodo di durata della propria Amministrazione e comunque
fino alla nomina del nuovo Sindaco o suo delegato.
A tal punto l'Assemblea
dei Sindaci procederà nella prima seduta utile a nuova elezione.
4 - Qualora il Presidente
e il Vice-Presidente vengano meno in compiti loro spettanti e dettagliatamente
elencati all'art. 9 della presente convenzione, l'Assemblea dei Sindaci può
procedere alla revoca della nomina con le stesse modalità sancite per la nomina.
Art. 7 - Compiti dell'Assemblea dei sindaci
Art. 8 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci
L'assemblea dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed
è convocata dal Presidente.
Può inoltre essere convocata qualora ne faccia
richiesta un terzo dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione deve essere
recapitato - anche mediante fax o PEC (posta elettronica certificata) - almeno 7 giorni prima della data stabilita
e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione,
e l'elenco degli argomenti da trattare.
Per la validità dell'Assemblea è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di
almeno il 50% più uno della popolazione dei comuni convenzionati, in prima convocazione.
In seconda convocazione, l’assemblea ha validità con la presenza di almeno 1/3 dei Comuni Associati e con la rappresentanza di almeno il 33% della popolazione dei comuni convenzionati.
Le decisioni
sono prese a maggioranza dei presenti; detta maggioranza deve rappresentare
almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni convenzionati in prima convocazione, il 33% della popolazione dei Comuni convenzionati in seconda convocazione.
Il voto
espresso da ogni Comune rappresenta il numero dei suoi abitanti.
Per quanto non previsto nella presente convenzione per
il funzionamento dell'Assemblea, si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000.
Art. 9 - Compiti del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Il Presidente:
Art 10 - Coordinatore Bibliotecario del Sistema
Il coordinatore del Sistema Bibliotecario è un dipendente di qualifica non inferiore alla cat. D1, inserito nella pianta organica del Comune Capofila e assegnato alla dotazione di personale del Sistema Bibliotecario. Alla copertura del posto di coordinatore, l'Amministrazione del Comune Capofila procederà secondo la normativa vigente in materia ed in base alle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci.
Art. 12 Comune Capofila - Funzioni
Il Comune Capofila attua sul piano Amministrativo i programmi definiti
dall'Assemblea dei Sindaci.
A questo fine :
- adotta le deliberazioni e gli
altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
- assegna
il personale necessario per il coordinamento, i servizi centralizzati e la
segreteria;
- realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema;
- mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici e per il personale del
Sistema;
- iscrive nel bilancio del Sistema le quote di partecipazione per
le spese di cui al presente articolo.
Art. 13 Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività
Art. 14 Modalità di approvazione dei programmi pluriennali
Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da:
a - le
quote dei Comuni convenzionati determinate annualmente secondo i criteri approvati
dall'Assemblea dei Sindaci; ciascun Comune delibera detta quota annuale ed
eroga entro il 30 giugno la somma dovuta al Comune Capofila per l'esercizio
in corso. La mancata erogazione della quota comporta l'immediata sospensione
dei servizi;
b - le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione
e dalla Provincia;
c - altre entrate ordinarie e straordinarie.
Art. 16 Recesso dalla convenzione
I beni acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Capofila. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di rimborso, da parte del Comune Capofila ai Comuni associati, delle quote dei beni acquistati.
Art. 18 Determinazione delle quote di partecipazione alle spese
I Comuni comunicano, entro il 31 gennaio, il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, per determinare le quote di partecipazione alle spese ed il quorum per le votazioni all'interno dell'Assemblea dei Sindaci.